lunedì 24 maggio 2010
DDL Gelmini
Di seguito il testo del DDL Gelmini, approvato dalla Commissione Cultura del Senato, la cui discussione inizierà in Aula il 9 giugno 2010.
DDL 1905 – Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
ARTICOLI DEL DDL 1905/S COORDINATI CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI
DALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 1.
(Principi ispiratori della riforma)
1. Le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti e sono luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza; operano, combinando in
modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e al Titolo V della Parte II della Costituzione,
ciascuna Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando
modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero». 2-bis. Sono
possibili accordi di programma tra le singole Università o aggregazioni delle stesse su base regionale e
il Ministero al fine di favorire la competitività delle Università svantaggiate, migliorandone la qualità
delle performance, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo
regionale.
3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, ma
privi di mezzi, il Ministero prevede, in armonia con le competenze delle Regioni, e monitora specifici
interventi per la effettiva realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito a seguito
anche di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta della facoltà.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'ANVUR per quanto di sua
competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una
distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da
ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione territoriale del Paese, nonch6 con la
valutazione dei risultati conseguiti.
Art. 2. (Organi e articolazione interna delle università)
2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, ai sensi
dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed
efficacia, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
La previsione dei seguenti organi:
1. il rettore;
2. il senato accademico;
3. il consiglio di amministrazione;
4. il collegio dei revisori dei conti;
5. il nucleo di valutazione».
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«a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di
iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del
perseguimento
delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica
triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e pareri del senato
accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del
conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera i) del presente
comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo
5-septies; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;».
b) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso
Università italiane;
c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei
anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;
d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di
didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di
ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i
regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le
strutture di cui al comma 3, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno i 3/4
dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi 2 anni dall'inizio
del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Università;
e) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle
dimensioni dell'ateneo e non superiori a 35 unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli
studenti; composizione per almeno 2/3 terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di
dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo; e-bis)
durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per
una sola volta;
f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione
della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale,nonché di vigilanza sulla
sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di
corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su
proposta del rettore, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale e, previo parere del
senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo e il documento di
programmazione strategica di cui alla lettera a) del presente comma; del dovere di trasmettere al
Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a
conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera i) del presente comma; della competenza
disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 5-septies; della
competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera f);
g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi
il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta
degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra
personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di
un’esperienza professionale di alto livello; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre
anni precedenti alla designazione, e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non
inferiore a 3 nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da 11 membri e non inferiore
a 2 nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un
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numero di membri inferiore a 11; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il
rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso.
h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata
quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata
biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da
scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale
con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del
rettore, dell’incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di
diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento
economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministro»,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa
senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell’incarico a dipendente
pubblico;
l) attribuzione al direttore generale sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione,
della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell’ateneo, nonch6 dei compiti, in quanto compatibili, di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto,
alle sedute del consiglio di amministrazione;
m)composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori
contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con
funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno
effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno
supplente scelti dall'Università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero; nomina dei
componenti con decreto rettorale durata in carica per quattro anni(?); rinnovabilità dell’incarico per
una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima
Università;
n) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di
elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all’ateneo e comunque integrato, per gli
aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti;
o) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell’efficacia
dell’offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al
comma 3, lettera g), del presente articolo nonch6 della funzione di verifica dell'attività di ricerca e
della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di
cui all'articolo 11, comma 1».
p) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre
cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori
di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere
componente di altri organi dell’Università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun
incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del
consiglio di amministrazione o del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei
revisori dei conti di altre Università italiane, statali, non statali o telematiche di svolgere funzioni
inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero
e nell'ANVUR; decadenza per i senatori ed i consiglieri che non partecipano con continuity alle sedute
del senato accademico e del consiglio d’amministrazione.
q) attuazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa e, in particolare, di quello di
accessibilità delle informazioni relative all’ateneo.
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3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le Università statali
modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti
vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle
funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti
i livelli, nonch6 delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di
professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero
quarantacinque nelle Università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità
disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e
razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in
coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di
personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e
delle proposte per l’attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio; previsione che, ove alle
funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali
in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con
la Regione di ubicazione, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie
cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionality del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle
dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico disciplinare - dell'ateneo stesso, e
comunque non superiore a dodici;
e) previsione della possibilità, per le Università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un’articolazione organizzativa
interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto
almeno dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, e da una rappresentanza elettiva degli
studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell’organo ad un professore ordinario afferente alla
struttura eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata
triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell’incarico con le
funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato; la
partecipazione all'organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c) non da luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero
e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docentistudenti,
competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad
individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la
soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui al periodo
precedente non da luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere e), g)
ed n), e al comma 3, lettere f) e g), del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal decretolegge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell’elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso
ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università; durata biennale di ogni
mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso,
nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.
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4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere
a), c), f), g), h), i), l), m), n) ed o), e 3, lettere g), h) ed i).
5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di
interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le Università che ne fossero prive adottano
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice deontologico.
6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 e
predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due
rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di
amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al periodo precedente non da luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei
rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del
consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie a adottato con delibere del
senato accademico e del consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all’Università un
termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri,
compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le
necessarie modifiche statutarie.
8. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, a trasmesso al Ministero che
esercita il controllo previsto all’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni
dalla ricezione dello stesso.
9. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3, entro t r e n t a giorni dalla data di pubblicazione dei
nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la
costituzione dei nuovi organi statutari.
10. Gli organi delle Università decadono automaticamente al momento della costituzione degli
organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 2
restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il
cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo
statuto concludono il loro mandato.
11. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere
a), e) ed h), a considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento della data di
entrata in vigore dei nuovi statuti.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza
ed efficacia di cui al presente articolo rie n t r a tra i criteri di valutazione delle Università valevoli ai fini
dell’allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta
dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall’ateneo ai
sensi del presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l’articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica, di ricerca e
gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l’utilizzazione
delle strutture e delle risorse, due o più Università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni
settori di attività o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione pub avere luogo, altresì, tra Università ed enti o istituzioni operanti nei settori della
ricerca e dell’alta formazione.
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3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica,
le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione
dell’organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione,
il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali
modalità, nonch6 le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a
componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi
prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità
degli atenei stessi purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni
interessate, a sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi,
sentita l’ANVUR, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e delle amministrazioni
interessate.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di
cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei
ricercatori, nonch6 del personale tecnicoamministrativo.
In particolare, per i professori e i ricercatori, l’eventuale trasferimento avviene previo espletamento di
apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette
procedure, il Ministro pub provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato
disponendo, altresì, in ordine all’eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico
del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a seguito dei processi di revisione e
razionalizzazione dell’offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio
universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell’articolo 1-ter del decretolegge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA ED EFFICIENZA DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 4.
(Fondo per il merito)
1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo speciale
finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo
anno, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri
nazionali standard di valutazione. Il Fondo a destinato a erogare premi di studio; fornire buoni studio,
che prevedano una quota,
determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi,
secondo tempi parametrati al reddito percepito; garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al
presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1, sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi
dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3.Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con
propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente
articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al
comma 1;
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b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonch6 le modalità di accesso ai
finanziamenti garantiti;
c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale
differenziazione;
d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle
diverse tipologie di studenti;
e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a
premi, buoni e finanziamenti garantiti;
f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate ;
h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le
destinazioni di cui al comma 1.
i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonch6 di assistenza a
studenti e Università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
l) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei
buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonch6 dell'esposizione del Fondo;
m)le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori
delle provviste finanziarie.
4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi secondo i
migliori standard tecnologici e di sicurezza, a effettuato dal Ministero, secondo modalità individuate
con decreto di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che
disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con
l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonch6 le modalità di predisposizione e svolgimento delle
stesse.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico
delle risorse finanziarie del fondo stesso.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato,
il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
7. Il Fondo di cui al comma 1 6 alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, society, enti e fondazioni, anche
vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al
comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1,
lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera g) e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma
5.
8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con
apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non
regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo,
anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da
rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono
aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per l'eccellenza".
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Art. 5. (Delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario)
1. Il Governo a delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della figura dei ricercatori e valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle
Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse
pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università, la
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti mediante la previsione di una apposita
disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del
finanziamento statale;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la
programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire
l’individuazione della esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e l’andamento complessivo della
gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;
c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico,
disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;
d) introduzione di un sistema di valutazione ex-post, sentita l'ANVUR, delle politiche di reclutamento
degli atenei;
e) revisione, in attuazione del titolo V della Parte II della Costituzione, della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione
superiore.
e-bis) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel
primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 8, primo periodo.
e-bis) l'attuazione delle lettere a), b), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera l), c) e d) non
deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) dovranno essere quantificati e
coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato
universitari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori
definiti dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici,
strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonch6 di sostenibilità
economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei
risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole Università e dalle loro
articolazioni interne ;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da
parte delle Università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti
dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera g);
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui
alla lettera b), nell’ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle
Università allo scopo annualmente predeterminate.
d-bis) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti – quali strutture a carattere
residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti
servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei – dei requisiti e
degli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da
parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente
8
riconosciuti da almeno cinque anni, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle
procedure di iscrizione, nonché le modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste,
nonché la modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati 3. Nell’esercizio
della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di
ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
Università italiane (CRUI),
in conformità alla normativa vigente; estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa
universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le
attività dell’ateneo;
c) la previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione
nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale
riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della
finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare entro intervalli definiti di percentuali
dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui
all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione
che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote
di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e
delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione
integrativa, sulle entrate complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo
indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l’attribuzione all’Università
di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
(ANVUR);
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l’Università non pub
garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell’ipotesi in cui l’ateneo non pub fare
fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell’inoltro da parte del
Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a
centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all’approvazione del Ministero, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione
delle modalità di controllo periodico dell’attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o
incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell’ateneo e disciplina delle modalità di
assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari ad esclusione
del rettore con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al
Fondo di funzionamento ordinario per le Università (FFO), a garanzia del riequilibrio finanziario degli
atenei.
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l-bis) gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) dovranno essere quantificati
e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del
2009.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) determinazione dell’impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del
tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di
appartenenza e alle connesse attività professionali,
sentiti l’ANVUR e il Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) disciplina delle modalità di passaggio dall’uno all’altro regime di cui alla lettera a);
c) disciplina dell’impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo
definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di
verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell’impegno complessivo, per i fini che lo
richiedono, compresa l’attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue e di quello
specifico da riservare ai compiti
didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di
duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;
d) disciplina delle modalità di verifica dell’effettivo svolgimento da parte dei docenti dei compiti
didattici e di servizio agli studenti, nonch6 delle modalità di verifica dell’impegno scientifico dei
professori e dei ricercatori a tempo pieno e a tempo definito, prioritariamente attraverso i titoli prodotti
e la relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione
negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di
esame di Stato, nonch6 dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;
e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e
l’esercizio di altre attività o incarichi; definizione dei criteri generali per l’assunzione di incarichi
anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione
scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di
svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale,
nonch6 di valutazione; individuazione dei casi in cui l’assunzione di incarichi esterni o istituzionali
comporta l’obbligo dell’aspettativa con o senza assegni;
f) disciplina dell’obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione
triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini
dell’attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;
g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le
Università (FFO) volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che, in
caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato
responsabili di progetti di ricerca finanziati
da soggetti diversi dall’Università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi
finanziamenti;
h) previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di
attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a
scopo di lucro;
i) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già
in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382
del 1980, ed in particolare, trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in
progressione triennale con invarianza complessiva della medesima;
l) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel
primo anno di attività;
m)rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei
relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della
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presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinariato e di conferma
rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle
procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
n) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il
regime di cui alla lettera m);
o) attribuzione di una quota non superiore al 3 per cento del fondo di finanziamento ordinario delle
Università correlata a meccanismi di valutazione elaborati da parte dell'ANVUR delle politiche di
reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, la
percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di
dottorato e di post dottorato nella medesima Università, la percentuale dei professori reclutati da altri
atenei, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di
ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed
economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo
formativo degli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e personale che limitano l’accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli
studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il
diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l’attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del
Fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di borse di studio, di cui all’articolo 16,
comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Università e le
diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma
dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell’ambito della propria
autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche
peculiari delle stesse.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5, di concerto con il Ministro della
gioventù e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo
termine a prorogato di sessanta giorni.
7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo pub adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel
rispetto dei medesimi principi e criteri di r e t t i v i .
Art 5-bis (Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori e a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di
studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, a pari a
1.500 ore annue per i professori e ricercatori a tempo pieno, a 750 ore per i professori e i ricercatori a
tempo definito.
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2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e
di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonch6 ad attività di verifica
dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di
tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di
criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonch6 ad attività di
verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un
massimo di 250 ore in regime di tempo definito. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo
indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di
insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonch6 ai professori
incaricati stabilizzati.
4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 e esercitata su domanda dell'interessato
all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno
all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno
accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per
almeno un anno accademico.
5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli
studenti dei professori e ricercatori sono definite con regolamento d'ateneo, che prevede altresì la
differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonch6 in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle Università a valutare
positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri
oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6.
6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, di esame di
Stato, nonch6 dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
7. La posizione di professore e ricercatore a incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilità di costituire society con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive
modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la
disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento
adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attività libero professionale a incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta
fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11.
8. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attività di collaborazione
scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonch6
attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere,
previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonch6 compiti istituzionali e
gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, purché non si determinino
situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e purché ciò sia compatibile con
l'adempimento dei propri obblighi istituzionali.
9. I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso
un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi
di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le
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modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri
stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno pub essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede
alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo
e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato a ripartito in proporzione alla durata e alla quantità
dell'impegno in ciascuno di essi.
10. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto
all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei
professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica
e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la
compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle
attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato a considerato
in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.
11. Per il personale medico universitario, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso
di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio Sanitario Nazionale, resta fermo lo
speciale trattamento aggiuntivo nonch6 la disciplina in materia di attività libero professionale
intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.
12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul
complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e
gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5, comma 4, lettera i) a di
competenza delle singole Università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di
valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso
almeno un anno accademico. Nell' ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma
corrispondente a conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui
all'articolo 5-quinquies.
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Art. 5-bis-1 (Interventi perequativi per le Università statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle Università statali e
tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo
entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il
finanziamento ordinario (FFO) di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle
eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, a destinata ad essere
ripartita tra le Università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidato del
2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per
la ripartizione teorica del FFO elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema
universitario.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca provvede con proprio decreto alla
ripartizione della percentuale di cui al comma 1".
Art. 5-ter. (Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)
1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i
professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni anche
consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo
trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e disposto dal rettore, sentite le strutture di
afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del
citato decreto n. 382 del 1980. E ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme
assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione quando l'incarico a espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e
ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede
di provenienza o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero,
ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza,
possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le
Università (FFO).
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo
determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di
appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente
possibile e con l'accordo del committente di ricerca.
Art. 5-quater. (Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di
concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli
36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti
norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.
3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta
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un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei
relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente
legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima
fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento
iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il
regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Art.
5-quinquies (Fondo per la premialità)
1. E istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di
cui all'articolo 5-bis, comma 12. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna Università con
decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR.
Art. 5- sexies (Competenza disciplinare)
1. Presso ogni Università a istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori
universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno,
secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti
disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del
giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo
all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta
giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando
motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonch6 il professore o ricercatore
sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30
giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul
piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di
amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione
ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di
disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180
giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine a sospeso fino
alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui
siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare
funzionamento. Il termine a altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai
60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o
documenti per motivi istruttori. Il rettore a tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate
dal collegio.
6. E abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
Art. 6. (Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» a sostituita dalla seguente: «dodici» ed a
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento deve essere
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effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse
forme di riconoscimento attribuite collettivamente.».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni
di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle
attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica
amministrazione, nonch6 alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sentiti i Ministri
competenti."
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA
CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO
Art. 7.
(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, definisce, secondo
criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8. I settori concorsuali sono raggruppati in
macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale pub essere articolato in settori scientificodisciplinari,
che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 9, 10, 11 e 12 della
presente legge, nonch6 per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e
seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali, in sede di prima applicazione, afferiscono almeno 50 professori di prima
fascia e a regime almeno 30 professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei
relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale."
Art. 8. (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale)
1. E istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata: «abilitazione». L’abilitazione
ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda
fascia. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3, lettera m), requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti
emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di
ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per
area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;
b) meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla
lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
c) l’indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione;
d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l’individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione
delle stesse entro cinque mesi dall’indizione; la garanzia della bubblicità degli atti e dei giudizi
espressi dalle commissioni giudicatrici;
e) l’istituzione per ciascun settore concorsuale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,
di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle
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funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari
all’interno di una lista di professori costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario
all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
Università di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE); la partecipazione alla commissione nazionale di durata biennale di cui al periodo precedente
non da luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
f) che della commissione di cui alla lettera e) non pub far parte più di un commissario della stessa
Università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente
esentati dalla ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all’estero a corrisposto un compenso
determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
g) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e) all’interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno
presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività
scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei
soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un
curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a),
riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario
per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano
almeno 30 professori ordinari; la commissione pub acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività
scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui al comma g);
i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;
i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento
dell’abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure
indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa, o per l'attribuzione dell'abilitazione alla
funzione superiore;
m)le apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti
ad Università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle
procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all’estero;
n) la valutazione dell’abilitazione come titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all’articolo 11, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso Università dotate di
idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le Università prescelte
assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si
tiene conto nella ripartizione del FFO.
3-bis. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, ne da alcun
diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'Università al di fuori delle
procedure previste dall'articolo 9.
Art. 9 (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)
1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge. La
programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei
maggiori oneri derivanti dall'attribuzione
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degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del
personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.
2. Le Università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e
all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di
quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate
da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui
alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e
specificamente ai seguenti criteri:
a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonch6
inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi
alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, degli
studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del
bando, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Alle
procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare
altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonch6 gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza definite dal CUN;
c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di
prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente alle chiamate
dei ricercatori; la proposta a approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;
d) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a
carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata
almeno quindicennale.
e) possibilità per le Università di accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le
competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze
didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
3. Le Università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura e
programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera e), a destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;
b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento,
ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), a coperto da professori che non
hanno prestato servizio presso l'Università banditrice nei precedenti tre anni.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo,
le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia,
la cui copertura a programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo
2, comma 3, lettera e), pub essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del
comma 5 al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la bubblicità all'interno
dell'ateneo;
b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun
dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), a coperto da
professori che non hanno prestato servizio presso l'Università banditrice nei precedenti tre anni.
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4-bis. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le Università sono riservati
esclusivamente:
ai professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 10;
agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito
di specifiche attività formative;
ai professori a contratto di cui all'articolo 11;
al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le Università purché in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari
di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi
allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
4-ter. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme
previste dai relativi bandi.
5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e
successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere c), primo periodo, ed
e) del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera a), del presente
articolo e all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2,
lettere c) ed e) del presente articolo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di
efficacia, nei confronti dello stesso, l’articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Art. 10 (Assegni di ricerca)
1. Le Università le, istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché
le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico a stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per
lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo,
del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni,
sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. 2.
Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui
al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente
conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica
corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l’ammissione al bando. 3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono
rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di
ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo,
compresi gli eventuali rinnovi, non pub comunque essere superiore a quattro anni ad esclusione del
periodo in cui l'assegno a stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso. La titolarità del contratto dell’assegno non e compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni
per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 4. Le Università I soggetti di cui al
comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento,
prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure: a) pubblicazione di un
unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell’ateneo,
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seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e
dalle pubblicazioni e
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso al ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e
dei contratti di cui all’articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici,
nonch6 con gli enti di cui al comma 1, con il medesimo soggetto, non pub in ogni caso superare i dieci
anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per valutati da parte di un’unica commissione che pub avvalersi, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni
all’ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree
interessate; b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo procedure stabilite dall’ateneo. 5. Agli assegni di cui al presente articolo si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476,
nonch6, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni. 6. L’importo degli assegni di cui al presente articolo a
determinato dall’ateneo, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. 7) gli
assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 8) La
durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni, di cui al presente articolo e dei
contratti di cui all’art. 12, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonch6
non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa
per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 11. (Contratti per attività di insegnamento)
1. Le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per
attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione
in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono
stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. 2.Fermo restando
l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e
ricercatore universitario, le Università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso,
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze
didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, del titolo di specializzazione medica
ovvero dell'abilitazione e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale
ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di
procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei
candidati e la bubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti
contratti a determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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Art. 12. (Ricercatori a tempo determinato)
1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le
Università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto
regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all’articolo 9, riservate ai
possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un
curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici
requisiti individuati con decreto del Ministro. Pub eventualmente essere richiesto il superamento di una
prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. 3. Ai fini della selezione, la
commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico
accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai
candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro. 4. I contratti hanno durata
triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione
delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro. 5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle
procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono
stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al
massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7. 6. Le Università, secondo quanto
previsto dall’articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito
regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla
chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non
oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l’abilitazione alle funzioni di professore associato, di
cui all’articolo 8. Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato
che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di associato, di cui all'articolo 8,
secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 4 e 5. I soggetti chiamati ai sensi del primo
periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.
L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai
concorsi nelle pubbliche amministrazioni 7. Ai ricercatori di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 9. 8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei
contratti di cui al comma 1 e pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo
pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto
trattamento annuo lordo onnicomprensivo pub essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.9. I
contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di
cui al comma 1.
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Art. 13. (Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applica a professori e
ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle Università ai sensi della predetta norma
decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già
iniziato a produrre i loro effetti».
Art. 14. (Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le
Università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità
incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e
della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi
accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi,
ivi compreso il trattamento econArt.
14-bis.
(Anagrafe degli studenti)
All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: ", in particolare," sono soppresseomico a
carico degli accordi di cui al comma 1.
Art. 15. (Norme transitorie e finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di
professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le Università possono avviare
esclusivamente le procedure previste dal Titolo III. 2. Le Università continuano ad avvalersi delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in
servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2. 3. All'articolo 1, comma 9,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la
parola: « t rie n n i o » sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati
dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca». 4. Ai fini delle procedure di cui
all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.
210, a equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera g), della predetta legge. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati: a ) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; b) l'articolo 3 della legge 3
luglio 1998, n. 210; c) l'articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230; d)
l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, a abrogato il decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164. 7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4,
lettera l), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro
per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle
finanze a autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica..
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DDL 1905 – Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
ARTICOLI DEL DDL 1905/S COORDINATI CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI
DALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 1.
(Principi ispiratori della riforma)
1. Le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti e sono luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza; operano, combinando in
modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e al Titolo V della Parte II della Costituzione,
ciascuna Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando
modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero». 2-bis. Sono
possibili accordi di programma tra le singole Università o aggregazioni delle stesse su base regionale e
il Ministero al fine di favorire la competitività delle Università svantaggiate, migliorandone la qualità
delle performance, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo
regionale.
3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, ma
privi di mezzi, il Ministero prevede, in armonia con le competenze delle Regioni, e monitora specifici
interventi per la effettiva realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito a seguito
anche di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta della facoltà.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'ANVUR per quanto di sua
competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una
distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da
ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione territoriale del Paese, nonch6 con la
valutazione dei risultati conseguiti.
Art. 2. (Organi e articolazione interna delle università)
2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, ai sensi
dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed
efficacia, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
La previsione dei seguenti organi:
1. il rettore;
2. il senato accademico;
3. il consiglio di amministrazione;
4. il collegio dei revisori dei conti;
5. il nucleo di valutazione».
1
«a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di
iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del
perseguimento
delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica
triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e pareri del senato
accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del
conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera i) del presente
comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo
5-septies; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;».
b) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso
Università italiane;
c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei
anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;
d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di
didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di
ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i
regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le
strutture di cui al comma 3, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno i 3/4
dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi 2 anni dall'inizio
del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Università;
e) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle
dimensioni dell'ateneo e non superiori a 35 unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli
studenti; composizione per almeno 2/3 terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di
dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo; e-bis)
durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per
una sola volta;
f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione
della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale,nonché di vigilanza sulla
sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di
corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su
proposta del rettore, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale e, previo parere del
senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo e il documento di
programmazione strategica di cui alla lettera a) del presente comma; del dovere di trasmettere al
Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a
conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera i) del presente comma; della competenza
disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 5-septies; della
competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera f);
g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi
il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta
degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra
personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di
un’esperienza professionale di alto livello; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre
anni precedenti alla designazione, e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non
inferiore a 3 nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da 11 membri e non inferiore
a 2 nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un
2
numero di membri inferiore a 11; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il
rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso.
h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata
quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata
biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da
scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale
con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del
rettore, dell’incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di
diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento
economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministro»,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa
senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell’incarico a dipendente
pubblico;
l) attribuzione al direttore generale sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione,
della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell’ateneo, nonch6 dei compiti, in quanto compatibili, di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto,
alle sedute del consiglio di amministrazione;
m)composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori
contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con
funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno
effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno
supplente scelti dall'Università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero; nomina dei
componenti con decreto rettorale durata in carica per quattro anni(?); rinnovabilità dell’incarico per
una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima
Università;
n) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di
elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all’ateneo e comunque integrato, per gli
aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti;
o) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell’efficacia
dell’offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al
comma 3, lettera g), del presente articolo nonch6 della funzione di verifica dell'attività di ricerca e
della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di
cui all'articolo 11, comma 1».
p) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre
cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori
di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere
componente di altri organi dell’Università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun
incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del
consiglio di amministrazione o del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei
revisori dei conti di altre Università italiane, statali, non statali o telematiche di svolgere funzioni
inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero
e nell'ANVUR; decadenza per i senatori ed i consiglieri che non partecipano con continuity alle sedute
del senato accademico e del consiglio d’amministrazione.
q) attuazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa e, in particolare, di quello di
accessibilità delle informazioni relative all’ateneo.
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3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le Università statali
modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti
vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle
funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti
i livelli, nonch6 delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di
professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero
quarantacinque nelle Università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità
disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e
razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in
coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di
personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e
delle proposte per l’attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio; previsione che, ove alle
funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali
in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con
la Regione di ubicazione, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie
cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionality del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle
dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico disciplinare - dell'ateneo stesso, e
comunque non superiore a dodici;
e) previsione della possibilità, per le Università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un’articolazione organizzativa
interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto
almeno dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, e da una rappresentanza elettiva degli
studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell’organo ad un professore ordinario afferente alla
struttura eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata
triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell’incarico con le
funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato; la
partecipazione all'organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c) non da luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero
e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docentistudenti,
competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad
individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la
soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui al periodo
precedente non da luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere e), g)
ed n), e al comma 3, lettere f) e g), del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal decretolegge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell’elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso
ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università; durata biennale di ogni
mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso,
nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.
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4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere
a), c), f), g), h), i), l), m), n) ed o), e 3, lettere g), h) ed i).
5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di
interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le Università che ne fossero prive adottano
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice deontologico.
6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 e
predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due
rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di
amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al periodo precedente non da luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei
rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del
consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie a adottato con delibere del
senato accademico e del consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all’Università un
termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri,
compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le
necessarie modifiche statutarie.
8. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, a trasmesso al Ministero che
esercita il controllo previsto all’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni
dalla ricezione dello stesso.
9. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3, entro t r e n t a giorni dalla data di pubblicazione dei
nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la
costituzione dei nuovi organi statutari.
10. Gli organi delle Università decadono automaticamente al momento della costituzione degli
organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 2
restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il
cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo
statuto concludono il loro mandato.
11. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere
a), e) ed h), a considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento della data di
entrata in vigore dei nuovi statuti.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza
ed efficacia di cui al presente articolo rie n t r a tra i criteri di valutazione delle Università valevoli ai fini
dell’allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta
dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall’ateneo ai
sensi del presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l’articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica, di ricerca e
gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l’utilizzazione
delle strutture e delle risorse, due o più Università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni
settori di attività o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione pub avere luogo, altresì, tra Università ed enti o istituzioni operanti nei settori della
ricerca e dell’alta formazione.
5
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica,
le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione
dell’organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione,
il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali
modalità, nonch6 le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a
componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi
prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità
degli atenei stessi purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni
interessate, a sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi,
sentita l’ANVUR, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e delle amministrazioni
interessate.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di
cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei
ricercatori, nonch6 del personale tecnicoamministrativo.
In particolare, per i professori e i ricercatori, l’eventuale trasferimento avviene previo espletamento di
apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette
procedure, il Ministro pub provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato
disponendo, altresì, in ordine all’eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico
del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a seguito dei processi di revisione e
razionalizzazione dell’offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio
universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell’articolo 1-ter del decretolegge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA ED EFFICIENZA DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 4.
(Fondo per il merito)
1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo speciale
finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo
anno, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri
nazionali standard di valutazione. Il Fondo a destinato a erogare premi di studio; fornire buoni studio,
che prevedano una quota,
determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi,
secondo tempi parametrati al reddito percepito; garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al
presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1, sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi
dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3.Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con
propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente
articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al
comma 1;
6
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonch6 le modalità di accesso ai
finanziamenti garantiti;
c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale
differenziazione;
d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle
diverse tipologie di studenti;
e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a
premi, buoni e finanziamenti garantiti;
f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate ;
h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le
destinazioni di cui al comma 1.
i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonch6 di assistenza a
studenti e Università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
l) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei
buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonch6 dell'esposizione del Fondo;
m)le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori
delle provviste finanziarie.
4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi secondo i
migliori standard tecnologici e di sicurezza, a effettuato dal Ministero, secondo modalità individuate
con decreto di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che
disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con
l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonch6 le modalità di predisposizione e svolgimento delle
stesse.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico
delle risorse finanziarie del fondo stesso.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato,
il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
7. Il Fondo di cui al comma 1 6 alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, society, enti e fondazioni, anche
vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al
comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1,
lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera g) e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma
5.
8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con
apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non
regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo,
anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da
rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono
aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per l'eccellenza".
7
Art. 5. (Delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario)
1. Il Governo a delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della figura dei ricercatori e valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle
Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse
pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università, la
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti mediante la previsione di una apposita
disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del
finanziamento statale;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la
programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire
l’individuazione della esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e l’andamento complessivo della
gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;
c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico,
disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;
d) introduzione di un sistema di valutazione ex-post, sentita l'ANVUR, delle politiche di reclutamento
degli atenei;
e) revisione, in attuazione del titolo V della Parte II della Costituzione, della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione
superiore.
e-bis) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel
primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 8, primo periodo.
e-bis) l'attuazione delle lettere a), b), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera l), c) e d) non
deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) dovranno essere quantificati e
coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato
universitari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori
definiti dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici,
strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonch6 di sostenibilità
economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei
risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole Università e dalle loro
articolazioni interne ;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da
parte delle Università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti
dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera g);
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui
alla lettera b), nell’ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle
Università allo scopo annualmente predeterminate.
d-bis) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti – quali strutture a carattere
residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti
servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei – dei requisiti e
degli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da
parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente
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riconosciuti da almeno cinque anni, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle
procedure di iscrizione, nonché le modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste,
nonché la modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati 3. Nell’esercizio
della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di
ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
Università italiane (CRUI),
in conformità alla normativa vigente; estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa
universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le
attività dell’ateneo;
c) la previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione
nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale
riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della
finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare entro intervalli definiti di percentuali
dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui
all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione
che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote
di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e
delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione
integrativa, sulle entrate complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo
indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l’attribuzione all’Università
di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
(ANVUR);
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l’Università non pub
garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell’ipotesi in cui l’ateneo non pub fare
fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell’inoltro da parte del
Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a
centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all’approvazione del Ministero, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione
delle modalità di controllo periodico dell’attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o
incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell’ateneo e disciplina delle modalità di
assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari ad esclusione
del rettore con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al
Fondo di funzionamento ordinario per le Università (FFO), a garanzia del riequilibrio finanziario degli
atenei.
9
l-bis) gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) dovranno essere quantificati
e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del
2009.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) determinazione dell’impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del
tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di
appartenenza e alle connesse attività professionali,
sentiti l’ANVUR e il Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) disciplina delle modalità di passaggio dall’uno all’altro regime di cui alla lettera a);
c) disciplina dell’impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo
definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di
verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell’impegno complessivo, per i fini che lo
richiedono, compresa l’attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue e di quello
specifico da riservare ai compiti
didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di
duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;
d) disciplina delle modalità di verifica dell’effettivo svolgimento da parte dei docenti dei compiti
didattici e di servizio agli studenti, nonch6 delle modalità di verifica dell’impegno scientifico dei
professori e dei ricercatori a tempo pieno e a tempo definito, prioritariamente attraverso i titoli prodotti
e la relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione
negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di
esame di Stato, nonch6 dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;
e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e
l’esercizio di altre attività o incarichi; definizione dei criteri generali per l’assunzione di incarichi
anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione
scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di
svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale,
nonch6 di valutazione; individuazione dei casi in cui l’assunzione di incarichi esterni o istituzionali
comporta l’obbligo dell’aspettativa con o senza assegni;
f) disciplina dell’obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione
triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini
dell’attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;
g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le
Università (FFO) volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che, in
caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato
responsabili di progetti di ricerca finanziati
da soggetti diversi dall’Università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi
finanziamenti;
h) previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di
attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a
scopo di lucro;
i) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già
in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382
del 1980, ed in particolare, trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in
progressione triennale con invarianza complessiva della medesima;
l) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel
primo anno di attività;
m)rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei
relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della
10
presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinariato e di conferma
rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle
procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
n) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il
regime di cui alla lettera m);
o) attribuzione di una quota non superiore al 3 per cento del fondo di finanziamento ordinario delle
Università correlata a meccanismi di valutazione elaborati da parte dell'ANVUR delle politiche di
reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, la
percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di
dottorato e di post dottorato nella medesima Università, la percentuale dei professori reclutati da altri
atenei, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di
ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed
economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo
formativo degli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e personale che limitano l’accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli
studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il
diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l’attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del
Fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di borse di studio, di cui all’articolo 16,
comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Università e le
diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma
dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell’ambito della propria
autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche
peculiari delle stesse.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5, di concerto con il Ministro della
gioventù e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo
termine a prorogato di sessanta giorni.
7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo pub adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel
rispetto dei medesimi principi e criteri di r e t t i v i .
Art 5-bis (Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori e a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di
studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, a pari a
1.500 ore annue per i professori e ricercatori a tempo pieno, a 750 ore per i professori e i ricercatori a
tempo definito.
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2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e
di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonch6 ad attività di verifica
dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di
tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di
criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonch6 ad attività di
verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un
massimo di 250 ore in regime di tempo definito. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo
indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di
insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonch6 ai professori
incaricati stabilizzati.
4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 e esercitata su domanda dell'interessato
all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno
all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno
accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per
almeno un anno accademico.
5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli
studenti dei professori e ricercatori sono definite con regolamento d'ateneo, che prevede altresì la
differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonch6 in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle Università a valutare
positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri
oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6.
6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, di esame di
Stato, nonch6 dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
7. La posizione di professore e ricercatore a incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilità di costituire society con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive
modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la
disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento
adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attività libero professionale a incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta
fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11.
8. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attività di collaborazione
scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonch6
attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere,
previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonch6 compiti istituzionali e
gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, purché non si determinino
situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e purché ciò sia compatibile con
l'adempimento dei propri obblighi istituzionali.
9. I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso
un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi
di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le
12
modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri
stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno pub essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede
alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo
e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato a ripartito in proporzione alla durata e alla quantità
dell'impegno in ciascuno di essi.
10. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto
all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei
professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica
e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la
compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle
attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato a considerato
in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.
11. Per il personale medico universitario, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso
di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio Sanitario Nazionale, resta fermo lo
speciale trattamento aggiuntivo nonch6 la disciplina in materia di attività libero professionale
intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.
12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul
complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e
gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5, comma 4, lettera i) a di
competenza delle singole Università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di
valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso
almeno un anno accademico. Nell' ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma
corrispondente a conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui
all'articolo 5-quinquies.
13
Art. 5-bis-1 (Interventi perequativi per le Università statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle Università statali e
tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo
entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il
finanziamento ordinario (FFO) di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle
eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, a destinata ad essere
ripartita tra le Università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidato del
2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per
la ripartizione teorica del FFO elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema
universitario.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca provvede con proprio decreto alla
ripartizione della percentuale di cui al comma 1".
Art. 5-ter. (Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)
1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i
professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni anche
consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo
trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e disposto dal rettore, sentite le strutture di
afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del
citato decreto n. 382 del 1980. E ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme
assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione quando l'incarico a espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e
ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede
di provenienza o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero,
ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza,
possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le
Università (FFO).
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo
determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di
appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente
possibile e con l'accordo del committente di ricerca.
Art. 5-quater. (Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di
concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli
36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti
norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.
3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta
14
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei
relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente
legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima
fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento
iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il
regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Art.
5-quinquies (Fondo per la premialità)
1. E istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di
cui all'articolo 5-bis, comma 12. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna Università con
decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR.
Art. 5- sexies (Competenza disciplinare)
1. Presso ogni Università a istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori
universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno,
secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti
disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del
giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo
all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta
giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando
motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonch6 il professore o ricercatore
sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30
giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul
piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di
amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione
ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di
disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180
giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine a sospeso fino
alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui
siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare
funzionamento. Il termine a altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai
60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o
documenti per motivi istruttori. Il rettore a tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate
dal collegio.
6. E abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
Art. 6. (Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» a sostituita dalla seguente: «dodici» ed a
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento deve essere
15
effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse
forme di riconoscimento attribuite collettivamente.».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni
di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle
attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica
amministrazione, nonch6 alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sentiti i Ministri
competenti."
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA
CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO
Art. 7.
(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, definisce, secondo
criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8. I settori concorsuali sono raggruppati in
macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale pub essere articolato in settori scientificodisciplinari,
che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 9, 10, 11 e 12 della
presente legge, nonch6 per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e
seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali, in sede di prima applicazione, afferiscono almeno 50 professori di prima
fascia e a regime almeno 30 professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei
relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale."
Art. 8. (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale)
1. E istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata: «abilitazione». L’abilitazione
ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda
fascia. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3, lettera m), requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti
emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di
ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per
area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;
b) meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla
lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
c) l’indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione;
d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l’individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione
delle stesse entro cinque mesi dall’indizione; la garanzia della bubblicità degli atti e dei giudizi
espressi dalle commissioni giudicatrici;
e) l’istituzione per ciascun settore concorsuale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,
di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle
16
funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari
all’interno di una lista di professori costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario
all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
Università di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE); la partecipazione alla commissione nazionale di durata biennale di cui al periodo precedente
non da luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
f) che della commissione di cui alla lettera e) non pub far parte più di un commissario della stessa
Università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente
esentati dalla ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all’estero a corrisposto un compenso
determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
g) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e) all’interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno
presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività
scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei
soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un
curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a),
riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario
per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano
almeno 30 professori ordinari; la commissione pub acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività
scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui al comma g);
i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;
i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento
dell’abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure
indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa, o per l'attribuzione dell'abilitazione alla
funzione superiore;
m)le apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti
ad Università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle
procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all’estero;
n) la valutazione dell’abilitazione come titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all’articolo 11, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso Università dotate di
idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le Università prescelte
assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si
tiene conto nella ripartizione del FFO.
3-bis. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, ne da alcun
diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'Università al di fuori delle
procedure previste dall'articolo 9.
Art. 9 (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)
1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge. La
programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei
maggiori oneri derivanti dall'attribuzione
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degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del
personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.
2. Le Università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e
all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di
quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate
da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui
alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e
specificamente ai seguenti criteri:
a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonch6
inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi
alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, degli
studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del
bando, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Alle
procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare
altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonch6 gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza definite dal CUN;
c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di
prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente alle chiamate
dei ricercatori; la proposta a approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;
d) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a
carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata
almeno quindicennale.
e) possibilità per le Università di accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le
competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze
didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
3. Le Università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura e
programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera e), a destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;
b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento,
ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), a coperto da professori che non
hanno prestato servizio presso l'Università banditrice nei precedenti tre anni.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo,
le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia,
la cui copertura a programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo
2, comma 3, lettera e), pub essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del
comma 5 al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la bubblicità all'interno
dell'ateneo;
b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun
dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), a coperto da
professori che non hanno prestato servizio presso l'Università banditrice nei precedenti tre anni.
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4-bis. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le Università sono riservati
esclusivamente:
ai professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 10;
agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito
di specifiche attività formative;
ai professori a contratto di cui all'articolo 11;
al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le Università purché in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari
di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi
allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
4-ter. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme
previste dai relativi bandi.
5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e
successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere c), primo periodo, ed
e) del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera a), del presente
articolo e all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2,
lettere c) ed e) del presente articolo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di
efficacia, nei confronti dello stesso, l’articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Art. 10 (Assegni di ricerca)
1. Le Università le, istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché
le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico a stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per
lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo,
del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni,
sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. 2.
Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui
al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente
conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica
corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l’ammissione al bando. 3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono
rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di
ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo,
compresi gli eventuali rinnovi, non pub comunque essere superiore a quattro anni ad esclusione del
periodo in cui l'assegno a stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso. La titolarità del contratto dell’assegno non e compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni
per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 4. Le Università I soggetti di cui al
comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento,
prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure: a) pubblicazione di un
unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell’ateneo,
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seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e
dalle pubblicazioni e
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso al ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e
dei contratti di cui all’articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici,
nonch6 con gli enti di cui al comma 1, con il medesimo soggetto, non pub in ogni caso superare i dieci
anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per valutati da parte di un’unica commissione che pub avvalersi, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni
all’ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree
interessate; b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo procedure stabilite dall’ateneo. 5. Agli assegni di cui al presente articolo si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476,
nonch6, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni. 6. L’importo degli assegni di cui al presente articolo a
determinato dall’ateneo, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. 7) gli
assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 8) La
durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni, di cui al presente articolo e dei
contratti di cui all’art. 12, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonch6
non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa
per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 11. (Contratti per attività di insegnamento)
1. Le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per
attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione
in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono
stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. 2.Fermo restando
l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e
ricercatore universitario, le Università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso,
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze
didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, del titolo di specializzazione medica
ovvero dell'abilitazione e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale
ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di
procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei
candidati e la bubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti
contratti a determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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Art. 12. (Ricercatori a tempo determinato)
1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le
Università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto
regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all’articolo 9, riservate ai
possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un
curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici
requisiti individuati con decreto del Ministro. Pub eventualmente essere richiesto il superamento di una
prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. 3. Ai fini della selezione, la
commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico
accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai
candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro. 4. I contratti hanno durata
triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione
delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro. 5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle
procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono
stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al
massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7. 6. Le Università, secondo quanto
previsto dall’articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito
regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla
chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non
oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l’abilitazione alle funzioni di professore associato, di
cui all’articolo 8. Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato
che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di associato, di cui all'articolo 8,
secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 4 e 5. I soggetti chiamati ai sensi del primo
periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.
L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai
concorsi nelle pubbliche amministrazioni 7. Ai ricercatori di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 9. 8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei
contratti di cui al comma 1 e pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo
pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto
trattamento annuo lordo onnicomprensivo pub essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.9. I
contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di
cui al comma 1.
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Art. 13. (Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applica a professori e
ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle Università ai sensi della predetta norma
decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già
iniziato a produrre i loro effetti».
Art. 14. (Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le
Università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità
incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e
della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi
accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi,
ivi compreso il trattamento econArt.
14-bis.
(Anagrafe degli studenti)
All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: ", in particolare," sono soppresseomico a
carico degli accordi di cui al comma 1.
Art. 15. (Norme transitorie e finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di
professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le Università possono avviare
esclusivamente le procedure previste dal Titolo III. 2. Le Università continuano ad avvalersi delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in
servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2. 3. All'articolo 1, comma 9,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la
parola: « t rie n n i o » sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati
dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca». 4. Ai fini delle procedure di cui
all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.
210, a equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera g), della predetta legge. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati: a ) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; b) l'articolo 3 della legge 3
luglio 1998, n. 210; c) l'articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230; d)
l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, a abrogato il decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164. 7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4,
lettera l), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro
per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle
finanze a autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica..
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